Sez. 1, Sentenza n. 1837 del 04/03/1999 Cc. (dep. 02/06/1999) Rv. 213502 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Inosservanza del termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. - Omessa deduzione nel ricorso o nei motivi nuovi - Rilevabilità - Esclusione - Deduzione nella discussione finale - Irrilevanza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
La questione dell'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza custodiale per asserita tardiva trasmissione degli atti al giudice del riesame non è esaminabile in sede di legittimità, allorché non sia stata proposta con il ricorso, né fatta oggetto di motivi nuovi, ma sia stata dedotta solo nella discussione finale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)