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Sez. 5, Sentenza n. 13085 del 01/06/2006 (Rv. 590723 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE | Presentazione di una nota specifica prodotta dalla parte - Globale determinazione in misura inferiore a quanto esposto - Ammissibilità - Esclusione - Necessità di motivazione in ordine alle voci escluse o ridotte - Necessità.
Stato
decisa il 2006-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590723-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE

In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge 3 giugno 1942, n. 794.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)