Sez. 3, Sentenza n. 2748 del 08/02/2007 (Rv. 594748 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE | Nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Liquidazione globale in misura inferiore - Legittimità - Esclusione - Necessità di motivare sulle singole voci escluse o ridotte - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE
In tema di liquidazione delle spese, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l'indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sotto delle somme richieste, ma è tenuto ad indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perchè chieste in misura eccessiva, o che elimina, perchè non dovute, in modo da consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe in relazione all'inderogabilità dei minimi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)