Sez. 3, Sentenza n. 22347 del 24/10/2007 (Rv. 599830 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Diritti e onorari di avvocato - Liquidazione in misura inferiore a quella richiesta nella notula di parte - Motivazione - Necessità - Esclusione - Liquidazione in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi o con manifesta sproporzione - Motivazione - Necessità - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, il giudice del merito non è tenuto a motivare circa la "diminuzione o riduzione di voci" tariffarie tutte le volte, e per il solo fatto, che liquidi i diritti e/o gli onorari di avvocato in somme inferiori a quelle domandate nella notula, fermo il dovere di non determinarli in misura inferiore ai limiti minimi (o superiore a quelli massimi) indicati nelle tabelle in relazione al valore della controversia, salvo che sussista manifesta sproporzione e che la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente consiglio dell'ordine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM Grazia e Giustizia 05/10/1994 art. 585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)