Sez. 2, Sentenza n. 2630 del 31/03/1990 (Rv. 466316 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE DI IMMOBILI - IMPUTAZIONE - DEI COEREDI DONATARI - PRELEVAMENTO DI BENI DA PARTE DEI COEREDI NON DONATARI - STIMA DEI BENI - VALORE AL TEMPO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - RILEVANZA.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE DI IMMOBILI - IMPUTAZIONE - DEI COEREDI DONATARI - PRELEVAMENTO DI BENI DA PARTE DEI COEREDI NON DONATARI - STIMA DEI BENI - VALORE AL TEMPO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - RILEVANZA.*
I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari, devono essere stimati per il valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari. (Conf 2453/76, mass n 381238).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 725, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 747 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)