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Sez. 1, Sentenza n. 833 del 20/03/1972 (Rv. 357015 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 52 DELLA LEGGE N 762 DEL 1940 - EFFETTI SUL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA.*
Stato
decisa il 1972-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357015-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 52 DELLA LEGGE N 762 DEL 1940 - EFFETTI SUL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA.*

A seguito della incostituzionalita (dichiarata con sentenza n 79 del 1961, della Corte costituzionale) del secondo periodo del secondo comma dell'art 52 della legge 19 giugno 1940, n 762 il quale fissava il termine di sessanta giorni dall'ordinanza dell'intendente di finanza o dal decreto del ministero ai fini della proposizione dell'Azione giudiziaria nelle vertenze riflettenti l'imposta generale sull'entrata deve aversi riguardo al termine di sei mesi stabilito dall'art 33 della legge 23 aprile 1911, n 501, e divenuto generale, per le controversie relative a tutte le imposte indirette erariali, per effetto del RD 19 aprile 1923, n 938. (V 3051'62; 3493'55; 2625'70, mass n 349024).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/04/1923 num. 938, Legge 19/06/1940 num. 762 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)