Sez. 1, Sentenza n. 69 del 10/01/1975 (Rv. 373212 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - RICORSO CONTRO IL PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ACCERTANTE L'EVASIONE ALL'IMPOSTA - TERMINE FISSATO DALL'ART 52 DELLA LEGGE N 762 DEL 1940 -PERSISTENZA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA PREDETTA NORMA - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - RICORSO CONTRO IL PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ACCERTANTE L'EVASIONE ALL'IMPOSTA - TERMINE FISSATO DALL'ART 52 DELLA LEGGE N 762 DEL 1940 -PERSISTENZA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA PREDETTA NORMA - LIMITI.*
Dal disposto combinato della sentenza della Corte costituzionale 30 dicembre 1961 n 79 e della successiva ordinanza di correzione 21 novembre 1973, risulta che la dichiarazione di incostituzionalita del secondo comma dell'art 52 della RDL 19 giugno 1940 n 762, istitutiva dell'IGE - secondo cui contro il provvedimento dell' amministrazione finanziaria con il quale e stata accertata l'evasione da tale imposta e ammesso ricorso al giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento e previo pagamento della somma da questo liquidata - concerne unicamente il precetto del solve et repete e non anche la Determinazione del termine per proporre opposizione, il quale, pertanto, resta fissato in sessanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso. (V 740/73, mass n 362967; 833/72, mass n 357015).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 09/01/1940 num. 2 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)