Sez. 5, Sentenza n. 1173 del 21/01/2008 (Rv. 601625 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa - Fruizione - Condizioni - Situazioni di fatto contrastanti con il dato anagrafico - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
I benefici fiscali spettanti per l'acquisto della prima casa, previsti dall'art. 16 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243), spettano unicamente a chi possa dimostrare in base alle risultanze anagrafiche di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l'immobile, senza che a tal fine possano essere prese in considerazione situazioni di fatto contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/05/1993 num. 155 art. 16, Legge 19/07/1993 num. 243 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)