Sez. 5, Sentenza n. 8377 del 20/06/2001 (Rv. 547592 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa - Fruizione - Condizioni - Situazioni di fatto contrastanti con il dato anagrafico - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di imposta di Registro, l'art. 2 della legge n. 118 del 1985 richiede, per la fruizione dei benefici ivi previsti, che l'immobile venga acquistato nel comune di residenza o in quello in cui si svolge l'attività lavorativa del compratore e che lo stesso venga effettivamente impiegato ad uso abitativo. A tali fini, va esclusa la rilevanza giuridica di realtà di fatto che contrastino con il dato anagrafico (la S.C. ha così cassato la sentenza che aveva riconosciuto il beneficio della "prima casa" ad un soggetto che abitava l'immobile sin dall'ottobre 1991, aveva acquistato l'immobile stesso nel novembre del 1991 ed aveva ottenuto la residenza nel comune di ubicazione dell'appartamento solo nel 1993).
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1985 num. 118 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)