Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1530 del 02/02/2012 (Rv. 621386 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa - Condizioni - Situazioni di fatto contrastanti con il dato anagrafico - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
I benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, previsti dall'art. 16 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (conv. in legge 19 luglio 1993, n. 243), spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l'immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Decreto Legge 22/05/1993 num. 155 art. 16, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 243 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)