Sez. 1, Sentenza n. 9416 del 25/09/1997 (Rv. 508238 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Revocazione di sentenza della Cassazione - Errore di fatto sentenziale - Nozione - Limiti - Riesame di punto già investito dalla pronuncia di Cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
Riguardo al giudizio di Cassazione, l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. deve consistere - al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito - nel supporre come sussistente un fatto incontrastabile insussistente e viceversa, non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e non può pertanto ravvivarsi nella ipotesi in cui venga denunciato un erroneo apprezzamento delle risultanze processuali (nella specie regolarità della relazione di notificazione del ricorso per Cassazione). V. Corte Cost. n. 17 del 1986, Corte Cost. n. 36 del 1991.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)