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Sez. L, Sentenza n. 3409 del 16/06/1979 (Rv. 399834 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA IMPRENDITORIALE SUBORDINATO AL RILASCIO DI UNA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SCADENZA O REVOCA DELLA CONCESSIONE - EFFETTI - SUCCESSIONE MERAMENTE CRONOLOGICA - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399834-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA IMPRENDITORIALE SUBORDINATO AL RILASCIO DI UNA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SCADENZA O REVOCA DELLA CONCESSIONE - EFFETTI - SUCCESSIONE MERAMENTE CRONOLOGICA - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Non puo essere ipotizzato un trasferimento di azienda quando l'Esercizio dell'attivita imprenditoriale sia subordinato al rilascio di una concessione amministrativa, poiche le attivita imprenditoriali, per la natura pubblicistica dei servizi loro affidati, ripetono dalla concessione amministrativa la loro origine ed il loro titolo senza alcun collegamento di natura derivativa o causale fra le gestioni uscenti e quelle subentranti con la conseguenza che con lo scadere o la revoca della concessione, la precedente attivita si esaurisce e viene meno senza possibilita di ipotizzare un rapporto diverso da una successione meramente cronologica. Perche si possa, invece, ipotizzare un trasferimento d'azienda e, invece, necessario che la nuova concessione non preveda il trasferimento al nuovo concessionario di tutti i beni del concessionario uscente, che il passaggio degli altri beni (materiali o immateriali) sia frutto di un libero accordo fra le parti e che i beni ed il personale, cosi trasferiti, siano impiegati per l'Esercizio di un'attivita estranea all'oggetto della concessione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)