Sez. L, Sentenza n. 2111 del 20/05/1977 (Rv. 385835 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESTATO DAI DIRIGENTI - COMPENSABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESTATO DAI DIRIGENTI - COMPENSABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Poiche l'art 1 RDL 15 marzo 1923 n 692, che esclude il compenso per lavoro straordinario prestato dai dirigenti, e costituzionalmente legittimo, in relazione all'art 36 cost, solo in quanto la durata delle prestazioni non esorbiti dalla ragionevolezza, il giudice del merito non puo escludere tale diritto al compenso senza avere accertato che la durata delle prestazioni pretese dall'imprenditore non esorbitano dai limiti della ragionevolezza avuto riguardo alla natura delle funzioni esercitate ed alle effettive condizioni ed esigenze del servizio. (V 67/76).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 19/07/1967 num. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)