Sez. L, Sentenza n. 2086 del 29/03/1980 (Rv. 405732 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE CON FUNZIONI DIRETTIVE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - SPETTANZA - ESCLUSIONE - LIMITI - SUPERAMENTO - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE CON FUNZIONI DIRETTIVE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - SPETTANZA - ESCLUSIONE - LIMITI - SUPERAMENTO - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Nei confronti del personale dipendente con funzioni direttive, per il quale non risulti previsto l'orario normale di lavoro o, comunque, la durata massima del medesimo, va negato il diritto a compenso per lavoro straordinario, a norma dell'art 1, comma secondo, RDL 15 marzo 1923 n 692, la cui legittimita costituzionale e stata affermata dalla Corte costituzionale n 101 del 1975, purche salvo, per altro, il rispetto dei limiti imposti da criteri di ragionevolezza, oltre i quali il venir meno di congrue pause giornaliere e settimanali pregiudicherebbe l'indispensabile ripristino delle energie lavorative del dipendente. Il superamento di tali limiti integra una situazione di fatto non deducibile per la prima volta in Sede di legittimita. (V 2111/77, mass n 385835; (Conf 1102/76, mass n 379768).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)