Sez. 1, Sentenza n. 1606 del 24/01/2007 (Rv. 594938 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE | Contratto d'opera professionale - Stipulazione - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Finalità e portata - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE
Per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una P.A. e pur ove questa agisca "iure privatorum", è richiesta, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A., la forma scritta "ad substantiam", che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse del cittadino e della collettività, costituendo remora ad arbitri e agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e quindi espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost.; è pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme citate, appartenendo alla discrezionalità del legislatore la determinazione delle modalità con le quali la predetta esigenza deve essere coordinata con altri interessi costituzionalmente protetti, quali la tutela del lavoro, anche autonomo, che non è negata ma subordinata a requisiti di forma del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)