Sez. 2, Sentenza n. 2420 del 02/02/2011 (Rv. 616618 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE | Conferimento di incarico professionale da parte della P.A. - Domanda di pagamento delle prestazioni - Eccezione di nullità del contratto per difetto di forma - Natura - Mera difesa - Fondamento - Conseguenza - Deduzione di inerenza o collegamento dell'incarico con altro pregresso - Controeccezione proposta dall'attore - Configurabilità - Esclusione - Natura - "Mutatio libelli" - Proposizione per la prima volta in appello - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE
In materia di contratto d'opera professionale stipulato con una P.A., l'eccezione formulata dall'amministrazione comunale convenuta di nullità del contratto per difetto di forma costituisce una mera difesa in quanto non introduce nel giudizio un fatto ulteriore, limitandosi a negare un requisito del fatto costitutivo introdotto dall'attore con la domanda di pagamento delle sue prestazioni. Ne consegue che la controdeduzione dell'attore, diretta ad escludere la necessità della sottoscrizione del contratto in quanto mera integrazione di un precedente incarico ritualmente conferito, non costituisce una controeccezione ma, introducendo una nuova circostanza in collegamento agli originari fatti costitutivi, una "mutatio libelli" ed è inammissibile se proposta per la prima volta in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)