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Sez. 1, Sentenza n. 2596 del 07/02/2006 (Rv. 588399 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI | Diritto del Fondo (Consap s.p.a.) al rimborso degli indennizzi versati ai soggetti danneggiati - Privilegio ex artt. 85 d.P.R. n. 449 del 1959 e 78 d.lgs. n. 175 del 1995 - Sussistenza anche anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 93 del 2003 - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588399-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il diritto del Fondo di garanzia per le vittime della strada (gestito dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici Consap s.p.a.) al rimborso, da parte dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, di quanto pagato a titolo di indennizzo ai soggetti rimasti danneggiati, ai sensi degli artt. 3 e 4 d.l. 26 settembre 1978, n. 578 (conv. in legge 24 novembre 1978, n. 738), è assistito dal privilegio sulle riserve, di cui all'art. 85 d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 e all'art. 78, comma quarto, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175, anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 93 (il cui art. 7 ha aggiunto all'art. 78 d.lgs. 175 del 1995, cit., il comma 7 bis, che espressamente estende al Fondo, che si sia surrogato nei diritti dei danneggiati, il medesimo trattamento previsto per i crediti di questi ultimi ai sensi della lett. a del citato comma quarto del medesimo art. 78). Infatti: il comma 7 dell'art. 78 d.lgs. 175 del 1995 rinvia alle disposizioni del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. in legge 26 febbraio 1977, n. 39), il cui art. 8, comma secondo, prevede che il risarcimento dei danni (causati, fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio, dalla circolazione dei veicoli assicurati) è disciplinato dall'art. 19, primo comma lett. c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990; in base all'art. 29, comma secondo, della medesima legge, nel caso previsto dalla lett. c) del primo comma dell'art. 19, cit., l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno, è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta il liquidazione coatta amministrativa, con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi; sicché, posta la natura risarcitoria dell'obbligazione del Fondo, anche le somme dal medesimo rimborsate non possono non godere del privilegio accordato dall'art. 19 della legge n. 990 del 1969, cit., essendo i privilegi attribuiti dalla legge in considerazione della causa del credito (art. 2745 cod. civ.) ed essendo identico, nelle due situazioni, il titolo fatto valere, con la conseguenza che, se il privilegio spetta al danneggiato, compete anche al soggetto subentrante in surrogazione.

Riferimenti normativi: DPR 13/02/1959 num. 449 art. 85, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 8, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 3, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 175 art. 78, Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 93 art. 7, Cod. Civ. art. 2745

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)