Sez. L, Sentenza n. 2824 del 26/04/1983 (Rv. 427743 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLA MALATTIA - OBBLIGO DEL LAVORATORE - CONSEGUENTE APPLICABILITÀ DEI PRINCIPI IN MATERIA DI ADEMPIMENTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLA MALATTIA - OBBLIGO DEL LAVORATORE - CONSEGUENTE APPLICABILITÀ DEI PRINCIPI IN MATERIA DI ADEMPIMENTO.*
La comunicazione e la documentazione della malattia (come previsto dall'art. 49 del contratto coll. Naz. Di lavoro del 23 settembre 1976 per i lavoratori delle aziende fabbricanti maglierie) costituisce un Obbligo in senso proprio a carico del lavoratore a cui corrisponde un vero e proprio diritto del datore di lavoro all'adempimento, atteso il suo interesse alla pronta conoscenza della causa di impedimento della prestazione dovutagli. Pertanto a tale Obbligo si applicano i normali principi in materia di adempimento, e così quello dell'esonero da responsabilità in caso di impossibilità derivante da causa non imputabile al lavoratore, come per l'ipotesi di Mancanza di capacità di autodeterminarsi conseguente alla malattia.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 23/09/1976 num. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)