diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5584 del 14/10/1988 (Rv. 460143 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - SUPERAMENTO DI QUESTI ULTIMI - DEDUZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO DA ESSO FAVORITO - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1988-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460143-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - SUPERAMENTO DI QUESTI ULTIMI - DEDUZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO DA ESSO FAVORITO - DIVIETO.*

Il criterio della valutazione equitativa previsto dall'art. 432 cod. proc. civ. non può essere utilizzato per stabilire la misura o la quantità delle prestazioni per le quali sia richiesto il compenso, dovendo tali elementi essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, né ha la funzione di supplire a deficienze delle parti nello svolgimento dell'attività processuale e probatoria, quando le prove sul quantum siano oggettivamente acquisibili. La violazione di tale principio non è peraltro denunciabile dal soggetto che sulla base dell'erronea applicazione di esso abbia visto accolta, sia pure in parte, la propria domanda. (V 829/86, mass n 444367; (V 2330/84, mass n 434365; (V 429/84, mass n 432651; (V 5253/83, mass n 430139).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)