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Sez. L, Sentenza n. 5253 del 05/08/1983 (Rv. 430139 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO EX ART. 432 COD. PROC. CIV. - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430139-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO EX ART. 432 COD. PROC. CIV. - LIMITI.*

La valutazione equitativa della prestazione rimessa al giudice del lavoro dall'art. 432 cod. proc. civ., ha per oggetto il valore economico di questa e non la Determinazione dell'esistenza della stessa, esigendo la norma che sia certo il diritto e non sia possibile determinare la somma dovuta, con conseguente estensione della regola ordinaria (art. 1226 cod. civ.), relativa alla sola valutazione equitativa del danno, all'ipotesi in cui risulti impossibile qualificare l'oggetto di una obbligazione pecuniaria nascente dal rapporto di lavoro. (V 1377/81, mass n 412007; (V 1270/80, mass n 404769; (V 4514/79, mass n 401018; (V 4443/78, mass n 394103).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)