Sez. 1, Sentenza n. 5362 del 07/02/1997 Ud. (dep. 07/06/1997) Rv. 207813 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE | Danneggiamento seguito da incendio - Differenze - Indicazione - Conseguenze in tema di tentativo.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE
L'elemento di distinzione tra il delitto di cui all'art.423 cod.pen. (incendio) e quello previsto dall'art.424 cod.pen. (danneggiamento seguito da incendio) deve individuarsi nella volontà del soggetto attivo del reato che nella prima fattispecie agisce per provocare un incendio, nella seconda soltanto per danneggiare e l'incendio che ne sorge è una conseguenza, non voluta, casualmente riferibile (per colpa) alla sua azione o omissione. Ne consegue che allorquando l'agente abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio, e cioè un fuoco con caratteristiche di intensità e di diffusività tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, dovrà rispondere - anche se per motivi indipendenti dalla sua volontà l'incendio poi non si sviluppa - del delitto di tentato incendio doloso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 424
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)