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Sez. 3, Sentenza n. 1731 del 26/11/1998 Ud. (dep. 12/02/1999) Rv. 212549 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO | Differenza dal reato di danneggiamento - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212549-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO

Il reato di danneggiamento seguito da incendio (art.424 cod. pen.)richiede, quale elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile il reato in questione, ma eventualmente il semplice danneggiamento, nell'ipotesi che il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali, che da esso non possa sorgere detto pericolo. In questo caso, ovvero nel caso in cui colui che, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui, al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, sussiste il reato di danneggiamento previsto e punito dall'art. 635 cod. pen. Se, per contro, detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazione rispettivamente gli articoli 424 e 423 cod. pen. (Nella specie l'agente aveva dato fuoco a cassette di legno site sul balcone di casa altrui, al solo scopo di danneggiare, e la Suprema Corte ha qualificato danneggiamento ex art. 635 cod. pen. il fatto, imputato quale violazione dell'art. 424 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 424, Cod. Pen. art. 635 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)