Sez. 2, Sentenza n. 17558 del 08/03/2017 Ud. (dep. 06/04/2017) Rv. 269466 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE | Danneggiamento seguito da incendio - Tentativo - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Reato configurabile - Danneggiamento - Possibilità.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE
Non è configurabile il tentativo nel delitto di danneggiamento seguito da incendio, previsto dall'art. 424 cod. pen., trattandosi di fattispecie di pericolo per la cui punibilità è necessario che sia sorto quanto meno il pericolo di un incendio, condizione quest'ultima sufficiente per integrare la consumazione del delitto, in assenza della quale, invece, il fatto è qualificabile come danneggiamento, nella forma consumata o tentata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 424, Cod. Pen. art. 635 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)