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Sez. 1, Sentenza n. 19678 del 03/03/2003 Ud. (dep. 28/04/2003) Rv. 225745 - 01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO | Richiesta di procedimento per reato commesso all'estero - Natura di atto politico o riservato al Ministro - Esclusione - Delega a direttore generale o capo dipartimento del ministero - Legittimità.
Stato
decisa il 2003-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225745-01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO

La richiesta di procedimento di cui agli artt. 9, terzo comma, cod. pen. e 342 cod. proc. pen. - al pari del rifiuto di dar corso ad una rogatoria dall'estero o per l'estero e del decreto di estradizione - seppure connotata da una larga discrezionalità, riveste natura giuridica di atto amministrativo, sottoposto all'obbligo di motivazione e alla gerarchia delle fonti normative e perciò suscettibile di sindacato da parte del giudice amministrativo per i tipici vizi di legittimità propri del procedimento amministrativo. Tale provvedimento infatti non può essere definito come atto politico, in quanto non inerisce all'esercizio della direzione suprema degli affari dello Stato né concerne la formulazione in via generale e al massimo livello dell'indirizzo politico e programmatico del Governo, conseguendo invece essa ad una scelta vincolata al perseguimento dei fini determinati di politica criminale e connotata altresì dal requisito dell'irretrattabilità. Ne consegue che l'esercizio del potere di firma di tale provvedimento può essere delegato dal Ministro della Giustizia al dirigente dell'articolazione ministeriale competente in materia- direttore generale o capo dipartimento- secondo le specifiche direttive dell'organo di vertice politico (ad es. quella di informare il Ministro della natura e del contenuto del singolo atto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 342, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)