Sez. 1, Sentenza n. 23332 del 13/02/2015 Cc. (dep. 29/05/2015) Rv. 263780 - 01
AZIONE PENALE - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO | Richiesta di procedimento per reato commesso all'estero - Discrezionalità rimessa al Ministro della Giustizia - Sussistenza - Delega a direttore generale o ad altro funzionario del Ministero della Giustizia - Legittimità - Fattispecie.
AZIONE PENALE - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO
La richiesta di procedimento di cui agli artt. 10, secondo comma, cod. pen. e 342 cod. proc. pen. è atto assolutamente discrezionale, interamente rimesso alla scelta del Ministro della Giustizia, al quale compete la facoltà di delegare il potere di firma al dirigente o ad altro funzionario dell'articolazione ministeriale competente in materia. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto valida ed efficace la richiesta di procedimento sottoscritta da magistrato del DAG, in virtù di espressa delega conferitagli dal Ministro in carica concernente le richieste di cui agli artt. 9 e 10 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 9 CORTE COST., Cod. Pen. art. 10, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)