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Sez. 5, Sentenza n. 13525 del 10/03/2016 Ud. (dep. 05/04/2016) Rv. 266671 - 01

AZIONE PENALE - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO | Richiesta di procedimento per reato commesso all'estero - Natura di atto politico o riservato al Ministro - Esclusione - Delega a direttore generale o capo dipartimento del ministero - Legittimità.
Stato
decisa il 2016-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266671-01

AZIONE PENALE - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO

La richiesta di procedimento di cui all'art. 9, terzo comma, cod. pen., anche se connotata da una larga discrezionalità, riveste natura giuridica di atto amministrativo e non di atto politico, in quanto non inerisce all'esercizio della direzione suprema degli affari dello Stato nè concerne la formulazione in via generale e al massimo livello dell'indirizzo politico e programmatico del Governo, conseguendo invece essa ad una scelta vincolata al perseguimento dei fini determinati di politica criminale; ne consegue che l'esercizio del potere di firma di tale provvedimento può essere delegato dal Ministro della giustizia ad un dirigente o ad altro funzionario dell'articolazione ministeriale competente in materia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)