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Sez. 2, Ordinanza n. 13204 del 05/06/2006 (Rv. 590010 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Ricorso per cassazione - Deposito da parte del ricorrente di semplice copia informale del provvedimento impugnato - Improcedibilità ai sensi dell'articolo 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 2006-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590010-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

Deve essere dichiarato improcedibile, in applicazione dell'articolo 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione allorquando, come nella specie, il ricorrente ha depositato una semplice copia informale del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)