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Sez. 1, Sentenza n. 127 del 14/01/1986 Cc. (dep. 05/02/1986) Rv. 171839 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE A QUO - CONDIZIONI E LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171839-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE A QUO - CONDIZIONI E LIMITI - FATTISPECIE.*

La decisione delle questioni relative all'ammissibilità o meno dell'impugnazione, avverso un provvedimento di imposizione di obblighi accessori in Sede di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, rientra nella Competenza del giudice "ad quem", mentre il giudice "a quo" è legittimato ad esaminare tali questioni solo quando le ragioni dell'inammissibilità siano di palmare evidenza o trovino fondamento in inadempimenti formali, il cui accertamento non implichi la soluzione di questioni controverse. (nella specie è stata annullata l'ordinanza del giudice "a quo", che aveva dichiarata l'inammissibilità del gravame, in quanto non solo l'inammissibilità non era da assoluta evidenza, ma l'appello comportava un controllo dell'operato del G.i.). (Conf mass n 163242; (Conf mass n 168359).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)