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Sez. 3, Sentenza n. 256 del 07/02/1984 Cc. (dep. 20/03/1984) Rv. 163242 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - RISPETTIVA COMPETENZA - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ DI APPELLO TARDIVO.*
Stato
decisa il 1984-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163242-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - RISPETTIVA COMPETENZA - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ DI APPELLO TARDIVO.*

La decisione delle questioni relative all'ammissibilità o meno del gravame fa parte del giudizio di impugnazione e rientra, almeno di regola, nella Competenza del giudice "ad quem", sicché il giudice "a quo" è legittimato ad esaminare tali questioni solo quando le ragioni dell'inammissibilità siano di assoluta evidenza o trovino fondamento in adempimenti formali, il cui accertamento non implichi la soluzione di questioni controverse. (nella specie è stata annullata l'ordinanza del giudice "a quo", che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello perché proposto tardivamente, ritenuto dalla suprema Corte che l'inammissibilità non si prospettava come di immediata percezione, in quanto l'imputato aveva dedotto la mancata decorrenza del termine per impugnare, poiché la sentenza era stata notificata, infruttuosamente, nel domicilio reale anziché presso quello eletto). (Conf mass n 102590; (Conf mass n 121536; (Conf mass n 130697; (Conf mass n 137958).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)