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Sez. 5, Sentenza n. 221 del 01/02/1985 Cc. (dep. 19/03/1985) Rv. 168359 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - DICHIARAZIONE D'INAMMISSIBILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE A QUO - CONDIZIONI E LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168359-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - DICHIARAZIONE D'INAMMISSIBILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE A QUO - CONDIZIONI E LIMITI.*

Il giudice "a quo" è legittimato ad emettere declaratoria di inammissibilità del gravame soltanto quando le ragioni di questa siano di palmare evidenza, non implichino un controllo dell'operato del giudice "a quo" stesso e si fondino soprattutto su violazioni di carattere formale il cui accertamento non comporti una valutazione della tesi contraria. (V mass n 137958; (V mass n 130697).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)