diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 18048 del 01/02/2018 Ud. (dep. 23/04/2018) Rv. 273746 - 01

PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE | Risarcimento del danno morale - Rapporto di convivenza con la vittima - Necessità - Esclusione - Perdita della relazione familiare affettiva - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273746-01

PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE

Il diritto al risarcimento dei danni morali in caso di morte prescinde dalla valutazione dei rapporti di convivenza fondandosi sulla definitiva perdita di un legame di 'affectio familiaris' da cui deriva l'incisione dell'interesse all'integrità morale, ricollegabile all'art. 2 Cost. ed al diritto all'intangibilità della sfera degli affetti, sicché non rileva la frequenza dei tempi nei quali si coltivi la relazione familiare affettiva, ma unicamente la perdita di tale relazione, intesa come "punto di contatto emotivo e sentimentale", senza che essa debba essere stata supportata da frequentazioni o da condivisione, anche sporadica, di momenti di vita. (Fattispecie relativa ad una scarsa o assente frequentazione dei familiari con la vittima ed a conflittualità caratteriale e dissapori con essa, che la Corte ha ritenuto irrilevante in astratto ai fini della configurabilità del diritto al risarcimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)