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Sez. 4, Sentenza n. 20231 del 03/04/2012 Ud. (dep. 25/05/2012) Rv. 252683 - 01

PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE | Soggetto non legato alla vittima da rapporti di parentela o di convivenza - Diritto al risarcimento dei danni morali - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252683-01

PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE

È legittima la costituzione di parte civile nel processo penale di un soggetto non legato da rapporti di stretta parentela e non convivente con la vittima del reato (nella specie figlio della moglie di quest'ultimo), al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali, considerato che la definitiva perdita di un rapporto di 'affectio familiaris' può comportare l'incisione dell'interesse all'integrità morale, ricollegabile all'art. 2 Cost., sub specie di intangibilità della sfera degli affetti, la cui lesione comporta la riparazione ex art. 2059 cod. civ., mentre è, in tal caso, escluso il risarcimento dei danni patrimoniali. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ammesso la costituzione di parte civile del figlio non convivente della moglie della vittima di un incidente stradale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)