Sez. 3, Sentenza n. 325 del 18/01/1982 (Rv. 418026 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - AZIONE PER LA RESTITUZIONE DI UN IMMOBILE - DEDUZIONE DELL'AVVENUTA CONCESSIONE IN GODIMENTO DELL'IMMOBILE STESSO IN VIRTÙ DI UN CONTRATTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - AZIONE PER LA RESTITUZIONE DI UN IMMOBILE - DEDUZIONE DELL'AVVENUTA CONCESSIONE IN GODIMENTO DELL'IMMOBILE STESSO IN VIRTÙ DI UN CONTRATTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE.*
L'attore in restituzione - il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto - ha l'Onere di provare la sussistenza e la successiva Estinzione del rapporto obbligatorio e, quindi, il venir meno in capo al convenuto del titolo che legittimi l'ulteriore godimento della cosa, costituendo l'uno e l'altro elemento fatti costitutivi della domanda, la cui dimostrazione incombe all'attore. (V 2770/68, mass n 335394).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)