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Sez. 2, Sentenza n. 2770 del 02/08/1968 (Rv. 335394 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - AZIONE DI RESTITUZIONE - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - ECCEZIONE DEL CONVENUTO DI POSSEDERE A TITOLO DI PROPRIETA - CONSEGUENTE ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1968-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335394-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - AZIONE DI RESTITUZIONE - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - ECCEZIONE DEL CONVENUTO DI POSSEDERE A TITOLO DI PROPRIETA - CONSEGUENTE ONERE PROBATORIO.*

Nell'Azione di restituzione l'attore deve dimostrare solamente la sussistenza e la successiva Estinzione del rapporto obbligatorio intercorso tra se e il convenuto e, quindi, in quest-ultimo il conseguente venir meno del titolo che legittimi l'ulteriore detenzione della cosa da parte di lui, ma non deve affatto provare la proprieta della cosa stessa. Incombe al convenuto in restituzione, invece, - che abbia eccepito di possedere la cosa a titolo di proprieta - l'Onere di provare l'acquisto di tale diritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)