Sez. 6, Sentenza n. 47449 del 20/10/2003 Ud. (dep. 11/12/2003) Rv. 227548 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termine di fase per il giudizio - Reato cui commisurare la durata di detto termine - Reato contenuto nell'ordinanza cautelare emesso a seguito di contestazione suppletiva - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Ai fini del computo del termine di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio, deve farsi riferimento al provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale, prima della scadenza del termine di durata massima della custodia medesima, a seguito di contestazione suppletiva di circostanza aggravante in dibattimento, in quanto esso non rientra in un'ipotesi di ripristino dell'originario titolo coercitivo, che suppone avvenuta la scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini, ma costituisce ordinanza nuova in relazione ai reati contestati, così come integrati mediante contestazione suppletiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 517 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)