Sez. 6, Sentenza n. 9964 del 01/03/2016 Cc. (dep. 10/03/2016) Rv. 266507 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termini di fase delle indagini preliminari - Criteri di computo - Reato contestato nel provvedimento restrittivo - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, ai fini del computo del termine di fase delle indagini preliminari deve aversi riguardo al reato contestato nel provvedimento coercitivo, anche se l'azione penale sia stata successivamente esercitata per un reato diverso. (Fattispecie in cui l'originaria imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa era stata integrata, nella richiesta di rinvio a giudizio, con le circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis cod. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)