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Sez. 3, Sentenza n. 8128 del 06/12/2002 Cc. (dep. 19/02/2003) Rv. 223738 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termine di fase per il giudizio - Reato cui commisurare la durata del detto termine - Reato contenuto nell'ordinanza cautelare - Esclusione - Reato contestato nel decreto di rinvio a giudizio - Legittimità.
Stato
decisa il 2002-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223738-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In tema di durata della custodia cautelare nella fase del giudizio (art.303, comma 1, lett.b), n.2) - qualora sussista diversità tra il reato contestato nell'ordinanza cautelare e quello contenuto nel decreto di rinvio a giudizio - il reato cui occorre aver riguardo, al fine di determinare la durata dei termini massimi di fase, è quello contestato nel decreto di rinvio a giudizio e non quello contenuto nell'ordinanza di custodia cautelare.(Nella specie la S.C. ha ritenuto corretto il procedimento seguito dal Tribunale della libertà, adito in sede di appello, il quale, ai fini del calcolo del termine massimo di fase, ha valutato le ipotesi di reato contenute nel decreto che dispone il giudizio in cui era stato contestato all'imputato, tra l'altro, il reato di associazione per delinquere aggravato dal numero dei partecipanti, ex art.416, commi 2 e 5 cod. pen. ed ai sensi dell'art.7 d.l. n.152 del 1991, conv. dalla legge n.203 del 1991, aggravante, quest'ultima, non indicata nell'ordinanza cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)