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Sez. L, Sentenza n. 16370 del 20/11/2002 (Rv. 558621 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Art. 4, comma nove del D.L. n. 515 del 1995 - Omissioni contributive da parte di società per effetto della corresponsione ai propri dipendenti di retribuzioni inferiori ai minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva - Sanzione amministrativa - Irrogazione - Condono - Regolarizzazione delle posizioni contributive - Effetti sia per le evasioni contributive che per le omissioni retributive - Sussistenza - Dubbio di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2002-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558621-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

La disposizione dell'ultima parte del comma nono art. 4 D.L. 4 dicembre 1995, n. 515 - non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 608 del 1996 - , interpretata, conformemente al suo inequivoco tenore letterale, nel senso che, in caso di irrogazione di sanzioni amministrative ad una società per omissioni contributive derivanti dalla mancata corresponsione ai dipendenti degli emolumenti stabiliti dai contratti collettivi di categoria, la avvenuta regolarizzazione (conseguente al condono) della situazione contributiva da parte del datore di lavoro ha effetto non soltanto per i contributi evasi ma anche per le differenze retributive omesse, consentendo in tal modo alla società di fruire del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo di un presunta disparità di trattamento nei confronti dei soggetti che a tempo debito hanno adempiuto i propri obblighi nei confronti dei dipendenti e dell'ente previdenziale sottraendo risorse economiche alla propria attività, trattandosi di disparità di mero fatto, non collegate alla "ratio" della legge impugnata, con la quale si è inteso assicurare, da un lato, un immediato afflusso di entrate alle casse dell'ente previdenziale, e, dall'altro, arginare fattori di turbamento del mercato produttivo consentendo all'imprenditore inadempiente, ma che abbia versato i contributi omessi, di continuare ad operare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Decreto Legge 04/12/1995 num. 515 art. 4 com. 9, Legge 28/11/1996 num. 608 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)