diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6139 del 27/04/2001 (Rv. 546380 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Combinato disposto degli artt.3 del D.L. n. 103 del 1991 e 6 del D.L. n. 338 del 1989 - Portata - Omissioni contributive da parte di una impresa industriale operante nel Mezzogiorno per effetto della corresponsione ai dipendenti di retribuzioni inferiori ai minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva - Sanzioni amministrative - Irrogazione - Condono - Regolarizzazione delle posizioni contributive - Effetti sia per le evasioni contributive sia per le omissioni retributive - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546380-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

Dal combinato disposto dell'art. 3 del D.L. n. 103 del 1991 (convertito nella legge n. 166 del 1991) e dell'art. 6 del D.L. n. 338 del 1989 (convertito nella legge n. 389 del 1989) si desume inequivocamente - data la chiarezza del dato testuale - che la specifica deroga prevista dal legislatore in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali comporta che, in caso irrogazione di sanzioni amministrative ad una impresa industriale operante nel Mezzogiorno per omissioni contributive derivanti dalla corresponsione ai dipendenti di retribuzioni inferiori ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di categoria, la avvenuta regolarizzazione (conseguente al condono) della situazione contributiva da parte del datore di lavoro ha effetto non soltanto per i contributi evasi ma anche per le differenze retributive omesse, tanto da mettere in condizione l'impresa di fruire del beneficio delle fiscalizzazione degli oneri sociali in argomento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 3, Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)