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Sez. 2, Sentenza n. 20235 del 18/09/2009 (Rv. 610341 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO | Liquidazione del compenso - Aumento sino al doppio degli onorari ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Presupposti - Potere discrezionale del giudice - Sussistenza - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2009-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610341-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO

La possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico di ufficio, prevista dall'art. 52 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione. L'esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato (come nel caso di specie, ove la maggiorazione era stata adeguatamente giustificata con il richiamo alla particolare complessità dell'incarico), è insindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 52 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)