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Sez. 1, Sentenza n. 21062 del 28/09/2006 (Rv. 592866 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Proposizione dinanzi al giudice di pace - Verifica delle condizioni di ammissibilità - Necessità - Sussistenza - Provvedimenti conseguenti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592866-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE

In materia di querela di falso, il giudice dinanzi al quale la querela sia proposta, anche se privo della competenza a conoscerne (nel caso di specie, giudice di pace) è comunque tenuto ad autorizzare o meno la presentazione della querela sulla base del motivato esame delle condizioni di ammissibilità della stessa, alla stregua del disposto degli artt. 221 e 222 cod. proc. civ. e, se riconosce la rilevanza del documento impugnato di falso e se il modo in cui l'impugnazione è proposta è conforme ai detti requisiti di ammissibilità, è tenuto a sospendere il giudizio e a rimettere le parti dinanzi al tribunale per il relativo procedimento, ai sensi dell'art. 313 cod.proc.civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, con la quale il giudice di pace aveva bensì provveduto a verificare la sussistenza del requisito di ammissibilità consistente nella sottoscrizione dell'atto personalmente o da parte di un procuratore speciale, ma aveva erroneamente ritenuto insussistente il requisito stesso, a fronte del deposito da parte del difensore di un testo contenente la querela sottoscritto dalla parte personalmente, con delega all'avvocato per il deposito dell'atto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)