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Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 09/02/2005 (Rv. 579891 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Autorizzazione alla presentazione - Condizioni di ammissibilità - Esame motivato del giudice ex artt. 221 e 222 cod. proc. civ. - Sussistenza - Giudice di pace - Provvedimenti conseguenti.
Stato
decisa il 2005-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579891-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE

Il giudice è tenuto ad autorizzare o meno la presentazione della querela di falso sulla base del motivato esame delle condizioni di ammissibilità della stessa, alla stregua del disposto degli artt. 221 e 222 cod. proc. civ., sicchè, qualora la querela sia presentata in corso di causa pendente dinanzi al giudice di pace, funzionalmente incompetente a conoscerne, trova applicazione l'art. 313 dello stesso codice, in forza del quale, se riconosce la rilevanza del documento impugnato di falso e se il modo in cui l'impugnazione è proposta è conforme ai detti requisiti di ammissibilità, il giudice di pace è tenuto a sospendere il giudizio ed a rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento (nella specie, il giudice di pace aveva assunto come base della propria decisione di merito un atto pubblico prodotto in causa da una delle parti, sottolineandone la valenza fidefacente, e nel contempo aveva discrezionalmente negato l'autorizzazione alla proposizione della querela di falso con cui la controparte aveva contestato la veridicità dell'atto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)