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Sez. 3, Sentenza n. 4045 del 06/11/1976 (Rv. 382713 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA ALLE CONTROVERSIE AGRARIE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382713-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA ALLE CONTROVERSIE AGRARIE - ESCLUSIONE.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, non si applica, ai sensi dell'art 3 della legge medesima, alle controversie in materia agraria, devolute alla Competenza delle Sezioni specializzate agrarie. (Conf 305/76, mass n 378978).*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)