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Sez. L, Sentenza n. 3673 del 22/07/1978 (Rv. 393186 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - CONTROVERSIE IN MATERIA AGRARIA DEVOLUTE ALLA COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393186-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - CONTROVERSIE IN MATERIA AGRARIA DEVOLUTE ALLA COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, non si applica, ai sensi dell'art 3 della legge medesima, alle controversie in materia agraria, devoluta alla Competenza delle Sezioni specializzate agrarie. (V 2274/75, mass n 376095; (Conf 4045/76, mass n 382713; (Conf 305/76, mass n 378978).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)