Sez. 3, Sentenza n. 305 del 30/01/1976 (Rv. 378978 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - TERMINI, DECADENZA - TERMINI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - TERMINI, DECADENZA - TERMINI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, non si applica, ai sensi dell'art 3 della legge medesima, alle controversie concernenti rapporti di affitto a coltivatore diretto, cosi come, in genere, a tutte le cause in materia agraria rientranti nella Competenza delle Sezioni specializzate agrarie. (Conf 4076/74, mass n 372689).*
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)