Sez. 5, Sentenza n. 2821 del 24/02/2012 (Rv. 621846 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992 - Spettanza - Condizioni - Esclusiva ed effettiva destinazione degli immobili ad una delle attività esenti - Necessità - Svolgimento di attività strumentali di tipo organizzativo o gestionale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini dell'esenzione dal tributo l'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, di natura eccezionale, richiede che gli enti ivi contemplati utilizzino gli immobili destinandoli esclusivamente ed effettivamente ad una delle attività esenti, esigendo, dunque, che in essi sia realizzata un'attività consistente, in via diretta e non mediata, nella pratica di uno sport, non potendo ritenersi sufficiente lo svolgimento solo di attività strumentali, di tipo organizzativo o gestionale. (Fattispecie concernente immobili di proprietà della Federcalcio Srl, utilizzati dalla FIGC).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)