Sez. 3, Sentenza n. 4532 del 03/12/1976 (Rv. 383250 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AVALLO - AZIONE CAMBIARIA - ECCEZIONI - ECCEZIONI OPPONIBILI DALLO AVALLANTE - RINNOVO DELLE CAMBIALI - OPPONIBILITA DALLO AVALLANTE - CONDIZIONI.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AVALLO - AZIONE CAMBIARIA - ECCEZIONI - ECCEZIONI OPPONIBILI DALLO AVALLANTE - RINNOVO DELLE CAMBIALI - OPPONIBILITA DALLO AVALLANTE - CONDIZIONI.*
L'avallante di una cambiale, in forza dell'autonomia della propria obbligazione cartolare, puo opporre al portatore, oltre alle eccezioni inerenti ai rapporti diretti con il portatore medesimo, solo i fatti estintivi dell'obbligazione cambiaria dell'avallato. Ne consegue che l'avallante cui venga richiesto il pagamento in forza delle cambiali da lui garantite puo invocare, a propria liberazione, l'avvenuto rinnovo di tali cambiali solo nel caso in cui esso configuri, per espressa volonta delle parti, novazione dell'obbligazione cambiaria, e, cioe, Estinzione di quella portata dal titolo rinnovato, non anche nel caso in cui, difettando lo animus novandi, il rinnovo stesso vada considerato quale mera proroga della scadenza del titolo. (V 3168/72, mass n 360954).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 1993, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 21, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 37, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 65, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)