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Sez. 3, Sentenza n. 3168 del 20/10/1972 (Rv. 360954 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - RINNOVO - AVALLO - EFFICACIA DEL TITOLO CAMBIARIO ORIGINARIO - AZIONE ESECUTIVA DEL CREDITORE IN BASE ALLA CAMBIALE ORIGINARIA - AMMISSIBILITA - TRATTENIMENTO DEL TITOLO ORIGINARIO - SUSSISTENZA DEL RELATIVO AVALLO - LIMITI - PROVA CONTRARIA.*
Stato
decisa il 1972-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360954-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - RINNOVO - AVALLO - EFFICACIA DEL TITOLO CAMBIARIO ORIGINARIO - AZIONE ESECUTIVA DEL CREDITORE IN BASE ALLA CAMBIALE ORIGINARIA - AMMISSIBILITA - TRATTENIMENTO DEL TITOLO ORIGINARIO - SUSSISTENZA DEL RELATIVO AVALLO - LIMITI - PROVA CONTRARIA.*

Il rinnovo della cambiale, che non importi novazione del rapporto cambiario, lascia permanere l'efficacia giuridica del vecchio titolo, con le relative garanzie fra le quali e da comprendere l'avallo, sicche il creditore, che sia rimasto in possesso del titolo originario, puo agire anche esecutivamente in base ad esso, anziche in forza della cambiale di rinnovo, salvo il diritto del debitore di opporre al creditore l'eccezione personale derivante dalla concessa dilazione di pagamento. Qualora il creditore trattenga presso di se i vecchi titoli, non puo negarsi, in Mancanza di una dimostrazione contraria, che si sia voluto mantener ferma l'obbligazione cambiaria di avallo, avente natura accessoria e funzione di garanzia, assunta mediante la sottoscrizione di quei titoli.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1231, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 37, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)