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Sez. 1, Sentenza n. 8585 del 23/08/1990 (Rv. 469003 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PUBBLICO MINISTERO - CONDANNA ALLE SPESE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469003-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PUBBLICO MINISTERO - CONDANNA ALLE SPESE - INAMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo ai procedimenti in cui è parte, l'ufficio del pubblico ministero non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza, trattandosi di un organo propulsore dell'attività giurisdizionale, che ha la funzione di garantire la corretta applicazione della legge, con poteri meramente processuali, diversi da quelli svolti dalle parti, esercitati per dovere di ufficio e nell'interesse pubblico. (Conf 2123/65, mass n 314040).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 69, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)