Sez. 1, Sentenza n. 8585 del 23/08/1990 (Rv. 469003 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PUBBLICO MINISTERO - CONDANNA ALLE SPESE - INAMMISSIBILITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PUBBLICO MINISTERO - CONDANNA ALLE SPESE - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo ai procedimenti in cui è parte, l'ufficio del pubblico ministero non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza, trattandosi di un organo propulsore dell'attività giurisdizionale, che ha la funzione di garantire la corretta applicazione della legge, con poteri meramente processuali, diversi da quelli svolti dalle parti, esercitati per dovere di ufficio e nell'interesse pubblico. (Conf 2123/65, mass n 314040).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 69, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)