Sez. 4 - , Sentenza n. 45935 del 13/06/2019 Ud. (dep. 12/11/2019) Rv. 277869 - 02
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Norme antinfortunistiche - Norme per la prevenzione di malattie professionali – Equiparazione – Legittimità ai sensi dell'art. 7 CEDU – Sussistenza.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In tema di omicidio e lesioni colpose, il riconoscimento, in caso di violazione delle norme dirette a prevenire malattie professionali, della circostanza aggravante della violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione di infortuni sul lavoro, prevista dagli artt. 589, secondo comma, e 590, terzo comma, cod. pen., non viola l'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU nel senso di impedire l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole di una norma penale quando il risultato interpretativo non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa – perché almeno a partire dall'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689 che ha modificato il quinto comma dell'art. 590 cod. pen., era prevedibile che la locuzione "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" fosse interpretabile come comprensiva delle norme in materia di igiene del lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)